L’Articolo 10 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 (convertito con modificazioni) introduce un cambio di paradigma nella gestione dei tempi di rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. La norma definisce l’adeguamento economico provvisorio in caso di vacanza contrattuale (50% IPCA-NEI decorsi 9 mesi) e prevede il blocco del contributo di assistenza contrattuale dopo 12 mesi dalla scadenza, ridefinendo la pianificazione del costo del lavoro e le strategie d’assorbimento nei cedolini paga.

L’Analisi dell’Art. 10 D.L. 62/2026

1. Orientamenti giurisprudenziali e rispetto della Costituzione

  • Rispetto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. che disciplinano la ratio della retribuzione minima da cui ne discerne la determinazione in funzione alla garanzia volta al lavoratore di un trattamento proporzionato e sufficiente, a perseguire una stile di vita dignitoso. Di fatti l’adeguamento forfetario introdotto dall’Art. 10, comma 2, D.L. 62/2026 opera come garanzia di adeguatezza retributiva ex lege durante i periodi di stallo negoziale, evitando contenziosi sull’erosione del potere d’acquisto, codificando al contempo la tutela del potere d’acquisto nel periodo intercorrente tra la scadenza del CCNL e la firma del rinnovo; rispettando gli orientamenti giurisprudenziali più recenti i quali sanciscono che i parametri retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva costituiscono il riferimento presuntivo della retribuzione proporzionata e sufficiente ex Art. 36 Cost.
  • Si noti tuttavia che gli adeguamenti retributivi corrisposti a titolo di anticipazione forfetaria, costituiscono reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti fiscale e previdenziale, con conseguente maggior costo del personale dipendente supportato dall’azienda.

2. Prassi Amministrativa e Disposizioni dell’Art. 10

  • Art. 10, commi 1 e 2 – Adeguamento IPCA-NEI al 9° Mese: Qualora il CCNL non venga rinnovato entro 9 mesi dalla sua scadenza naturale, le retribuzioni devono essere adeguate d’ufficio — a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo di rinnovo — nella misura del 50% della variazione dell’indice IPCA-NEI (indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei prodotti energetici importati), salvo diverse pattuizioni delle parti sociali.
  • Art. 10, comma 3 – Settori Specifici: Per i settori a elevata stagionalità/variabilità dei ricavi (D.P.R. 1525/1963) e per la sanità/sociosanitario accreditata SSN, la misura dell’adeguamento è demandata alla contrattazione collettiva sulla base di indicatori specifici, con il tetto massimo del 50% IPCA-NEI.
  • Art. 10, comma 4 – Blocco del Contributo di Assistenza Contrattuale: Decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del CCNL senza che sia intervenuto il rinnovo, è vietato il riconoscimento/versamento del contributo di assistenza contrattuale (previste del ccnl applicato) fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.
  • Art. 10, comma 5 – Regime Transitorio: Le disposizioni si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono a decorrere alla data di entrata in vigore del decreto legge n.62/2026. Per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore dello stesso, le disposizioni producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Come combattere l’aumento contrattuale?Proposte e Risparmio per l’Impresa

  • Sospensione del Contributo d’Assistenza Contrattuale (Art. 10, c. 4): L’azzeramento della quota assistenza contrattuale dal 13° mese di vacanza contrattuale fino al rinnovo elimina una voce di costo accessorio a carico azienda previsti dai vari CCNL.
  • Clausola di Assorbimento dei Superminimi: I datori di lavoro che riconoscono superminimi individuali o collettivi devono verificare che la relativa clausola preveda espressamente l’assorbibilità dagli aumenti retributivi a qualsiasi titolo concessi, compresi gli adeguamenti per vacanza contrattuale ex Art. 10 D.L. 62/2026. In questo modo, l’anticipazione del 50% IPCA-NEI viene assorbita dal superminimo senza generare un incremento del costo del lavoro effettivo.
  • Agire in fase di gestione delle vacanze contrattuali protratte oltre il 9° mese dalla scadenza del CCNL, l’azienda può negoziare con le sigle sindacali stipulanti specifici accordi collettivi d’anticipo o di prossimità (ex Art. 8 D.L. 138/2011) per esercitare la facoltà di deroga prevista dall’Art. 10, comma 2, D.L. 62/2026. Tale intesa consente di stabilire un incremento provvisorio ridotto (es. 10% in luogo del 50% dell’IPCA-NEI) o di regolamentarne l’assorbibilità e la conversione in welfare aziendale ex Art. 100 TUIR. Diversamente, decorso il 12° mese di vacanza contrattuale, il blocco del contributo di assistenza contrattuale opera come divieto legale inderogabile (Art. 10, comma 4), generando un azzeramento automatico del relativo costo accessorio per l’azienda fino alla firma del rinnovo.

a cura di Giuseppe Cutrera – Consulente Del Lavoro

Non subire la norma, governala!

Le informazioni che arrivano sulla scrivania dei CEO prima che diventino dominio pubblico. Ricevi l’analisi incrociata dei nostri Partner sui cambiamenti fiscali, legali e previdenziali.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.


Inizia il tuo percorso con LABOURLEGAL- Consulenza Del Lavoro e Legale

Vuoi ottimizzare la gestione del personale e proteggere la tua azienda da rischi legali?

Pianifica una sessione di analisi con il nostro team integrato di Consulenti del Lavoro e Avvocati o richiedi una risposta rapida al tuo quesito.

Richiedi Consulenza Strategica → WhatsApp Diretto →

Risposta diretta dai nostri professionisti dedicati entro poche ore lavorative.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.