
Permessi Legge 104: Divieto di Fruizione Contestuale e Criteri di Recupero dell’Indebito
Analisi tecnico-operativa della Circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 sulla ripartizione paritetica al 50% nei casi di assistenza condivisa.
Con la Circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’INPS ha emanato le disposizioni applicative per la gestione datoriale e previdenziale dei permessi retribuiti ex art. 33, c. 3, della Legge 104/1992 nei casi in cui più familiari richiedano le ore di assenza per il medesimo assistito. L’Istituto definisce in modo perentorio le conseguenze della fruizione contestuale e fissa il criterio proporzionale di recupero economico e contributivo della prestazione indebita.
1. Il Quadro Normativo: Superamento del Referente Unico
La disciplina della Legge 104/1992 riconosce tre giorni di permesso mensile retribuito (frazionabili anche a ore e coperti da contribuzione figurativa) per assistere un congiunto con handicap in situazione di gravità non ricoverato a tempo pieno.
A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022 (recepito con Circ. INPS 39/2023), è stato formalmente rimosso il vincolo del “referente unico dell’assistenza”. Il diritto ai permessi può essere accordato a più lavoratori (genitori, coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado) a supporto della stessa persona disabile.
2. I Vincoli Inderogabili: Alternatività e Limite Mensile
La fruizione condivisa rimane tassativamente ancorata al contemporaneo rispetto di due condizioni di legge:
- Fruizione in via alternativa: gli aventi diritto devono alternarsi nell’assistenza e non possono assentarsi contemporaneamente;
- Tetto massimo di 3 giorni mensili: il monte assenze complessivo per ogni soggetto disabile resta pari a tre giornate mensili, indipendentemente dal numero di familiari autorizzati.
Divieto di fruizione contestuale: L’utilizzo del permesso nelle medesime giornate o frazioni orarie da parte di più dipendenti costituisce espressa violazione di legge e determina la decadenza del beneficio con obbligo di recupero da parte dell’INPS.
3. Criterio di Ripartizione Paritetica dell’Indebito
In caso di sovrapposizione temporale non consentita, l’Istituto non attribuisce l’indebito a un singolo beneficiario, ma lo ripartisce in quote paritetiche tra tutti i lavoratori coinvolti.
Esempio Pratico Operativo (Circolare INPS 100/2026)
Due lavoratori (A e B) autorizzati per il medesimo congiunto:
- 5 marzo: permesso fruito dal solo A → Fruizione regolare
- 18 marzo: permesso fruito contestualmente sia da A che da B → Violazione di legge
- 25 marzo: permesso fruito dal solo B → Fruizione regolare
Esito del recupero: La giornata del 18 marzo risulta indebita nella misura del 50% per A e del 50% per B. L’INPS procede al recupero del 50% dell’indennità economica e previdenziale parametrata all’orario di lavoro contrattuale di ciascun dipendente.
4. Adempimenti Aziendali e Gestione del Personale
Il disconoscimento della prestazione da parte dell’INPS genera refluenze dirette sulla contabilità del personale e sui flussi telematici datoriali:
- Rettifiche dei flussi UniEmens: ricalcolo a debito dei conguagli contributivi operati nelle denunce mensili;
- Autocertificazioni preventive: adozione di dichiarazioni formali sottoscritte dal dipendente attestanti la mancata fruizione contemporanea da parte di altri congiunti;
- Programmazione delle assenze: predisposizione di calendari previsionali per prevenire trattenute a debito in busta paga ai danni dei lavoratori.

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