
La questione è stata lungamente dibattuta e spesso trae origine, dall’iscrizione automatica alla Gestione Commercianti da parte dell’INPS, di coloro i quali svolgono l’incarico di Amministratore di società di capitali.
Tuttavia, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che ha statuito che l’incarico di amministratore di una società di capitali “non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commerciante che, in ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono soci di capitale”. Ed ancora si è precisato che graverà sull’INPS l’onere di dimostrare la “partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di una SRL alla gestione commercianti (cfr. Cass. Ord. 1759 del 27.01.2021). Pertanto, in ossequio al principio generale di cui all’art. 2697 c.c. sulla base del quale l’onere della prova grava si colui che vuol far valere un diritto, spetterà all’Inps eventualmente dimostrare la partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda da parte del socio-amministratore, se vorrà iscrivere quest’ultimo, alla gestione commercianti.
A cura di Giovanni Caruso

Lascia un commento