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Prestazioni di Accompagnamento a Pensione 2026: Istruzioni INPS su Bonus e Ulteriore Detrazione

Analisi tecnico-operativa del Messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026 sull’applicazione della “somma non imponibile” e dell’ulteriore detrazione IRPEF.

Con il Messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e fiscali per l’applicazione dei benefici previsti dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) in favore dei titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico. A partire dalla mensilità di ottobre 2026, l’Istituto avvia l’erogazione automatica delle misure fiscali agevolative, inclusi gli arretrati spettanti dall’inizio dell’anno.

1. I Benefici: Somma Non Imponibile e Ulteriore Detrazione

La normativa riconosce due distinte misure fiscali rapportate ai limiti di reddito complessivo annuo:

  • Somma non imponibile (Bonus aggiuntivo): Spetta ai titolari di redditi complessivi non superiori a 20.000 euro annui. L’agevolazione consiste in una percentuale di esenzione applicata direttamente al reddito di lavoro dipendente (o sostitutivo), variabile dal 4,8% al 7,1% a seconda degli scaglioni reddituali.
  • Ulteriore detrazione fiscale: Riconosciuta in presenza di redditi complessivi compresi tra 20.000 e 40.000 euro. L’importo, pari a 1.000 euro per i redditi fino a 32.000 euro, decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia dei 40.000 euro.

2. Platea Interessata e Prestazioni Escluse

L’INPS ha confermato che i benefici si applicano alle prestazioni a natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente (soggette a tassazione ordinaria), purché non aventi natura strettamente pensionistica. Rientrano nell’ambito applicativo:

  • APE sociale
  • Isopensione
  • Assegni straordinari per i lavoratori dei settori bancario e assicurativo
  • Indennità derivanti da contratti di espansione

Esclusioni tassative: Restano espressamente escluse dall’applicazione dei benefici le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché le pensioni integrative e complementari, configurandosi queste ultime come redditi assimilati ai sensi dell’art. 50 del TUIR.

3. Calendario di Erogazione e Modalità Operative

L’Istituto procederà al riconoscimento dei benefici secondo le seguenti scadenze:

  • Mensilità di Ottobre 2026: Avvio dei pagamenti correnti e corresponsione degli arretrati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2026 limitatamente alla somma non imponibile.
  • Conguaglio di Fine Anno: L’ulteriore detrazione per i redditi superiori a 20.000 euro sarà definita e conguagliata in sede di chiusura fiscale annuale.

a cura di Labourlegal – Consulenza Del Lavoro e Legale

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