Dipendente assente ingiustificato e niente dimissioni telematiche? Non rimanere bloccato.

La riforma ha superato lo “stallo” dell’assenza ingiustificata introducendo il nuovo comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, definendo una presunzione legale di dimissioni volontarie che svincola l’azienda dal Ticket NASpI.

L’assenza prolungata e ingiustificata del dipendente è stata per anni una trappola gestionale ed economica. Le aziende si trovavano davanti a un dilemma: attivare un licenziamento disciplinare ex Art. 7 L. 300/1970 – facendosi carico dell’oneroso Ticket NASpI e del rischio di impugnazione – oppure mantenere il lavoratore “in limbo” a libro paga.

L’introduzione dell’Art. 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro), integrato con il nuovo comma 7-bis dell’Art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, ed esplicitato dalla Nota INL prot. n. 579 del 22 gennaio 2025, ha radicalmente mutato il quadro: l’assenza ingiustificata prolungata viene ora presunta ex lege come risoluzione per volontà del lavoratore (dimissioni di fatto).

Il Quadro Normativo & Prassi Integrata

1. La Nuova Presunzione Legale (Art. 26, c. 7-bis D.Lgs. 151/2015)

Qualora l’assenza ingiustificata del lavoratore si protragga oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, derogando all’obbligo di procedura telematica ordinaria via Cliclavoro.

2. La Comunicazione Obbligatoria all’ITL (Nota INL n. 579/2025)

La Nota INL 579/2025 stabilisce che la presunzione di recesso non opera in automatico, ma solo ed esclusivamente se il datore di lavoro decide di far valere l’assenza per risolvere il rapporto inviando apposita comunicazione PEC alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro (competente per luogo di prestazione).

  • Attività di Verifica: L’ITL dispone di un termine di 30 giorni per contattare il lavoratore e verificare la veridicità dell’assenza.
  • Onere della Prova in Capo al Lavoratore: L’effetto risolutivo viene bloccato solo se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare le giustificazioni per forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

3. Effetti Economico-Fiscali: Esenzione dal Ticket NASpI

Trattandosi di cessazione assimilata a dimissioni volontarie, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del Ticket NASpI (Art. 2, c. 31, L. 92/2012). Resta inoltre ferma la possibilità per l’azienda di trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso sulle spettanze di fine rapporto per mancato preavviso da parte del dipendente.

Matrice Decisionale per la Direzione HR

Parametro OperativoOpzione A: Licenziamento DisciplinareOpzione B: Procedura L. 203/2024 e INL 579/2025
Base GiuridicaArt. 7 L. 300/1970 (Statuto Lavoratori)Art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 151/2015
Iter OperativoContestazione addebiti e procedimento disciplinareNotifica via PEC all’ITL territoriale
Qualificazione CessazioneLicenziamento per Giusta Causa / Motivo SoggettivoDimissioni per Volontà del Lavoratore
Ticket NASpI (L. 92/2012)Dovuto dall’Azienda (~1.500 €)ESONERO TOTALE (€ 0)
Presidio di RischioImpugnazione per vizio di forma o sproporzioneSospensione ITL per causa di forza maggiore (30 gg)

La Procedura Operativa in 4 Passaggi

1.1. Verifica Superamento Soglia CCNL o 15 Giorni:Calcolo dei termini di tolleranza.

Accertare che l’assenza ingiustificata abbia superato il limite previsto dal CCNL applicato (es. Metalmeccanici, Commercio) o la soglia legale di 15 giorni.

2.2. Invio Modello di Comunicazione PEC all’ITL:Tracciabilità e recapiti.

Trasmettere alla sede ITL competente il modello predisposto dall’INL, allegando tutti i dati anagrafici e i recapiti di contatto noti del lavoratore.

3.3. Monitoraggio della Verifica Ispettiva:Finestra d’attesa di 30 giorni.

L’ITL dispone di 30 giorni per svolgere gli accertamenti e verificare eventuali cause esimenti per forza maggiore adotte dal lavoratore.

4.4. Comunicazione Cessazione e Conguagli Spettanze:Chiusura telematica Unilav.

In assenza di comunicazioni d’inefficacia dall’ITL, registrare la cessazione come dimissioni volontarie senza addizionale NASpI e con eventuale addebito del preavviso.

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A Cura di Giuseppe Cutrera – Consulente Del Lavoro

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